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I nostri servizi
Predisposizione dello Studio di impatto ambientale
Assistenza tecnica durante l’iter procedurale
Consulenze tecniche
Supporto operativo e collaborazioni in staff
Procedura VIA
La procedura, sia statale che regionale, è sostanzialmente basata su tre principali fasi: fase introduttiva (suddivisa a sua volta nelle sottofasi di iniziativa e pubblicità), fase istruttoria, fase decisoria e una serie di documenti tecnici, di cui il principale è lo Studio di Impatto Ambientale – SIA, suddiviso in tre parti principali:
- quadro programmatico, in cui si prendono in considerazione le normative, i piani e i programmi potenzialmente coinvolti
- quadro progettuale, in cui si descrive esaurientemente l’opera
- quadro ambientale, in cui si analizza lo stato di fatto e le possibili modifiche sull’ambiente dovute all’introduzione dell’opera.
Spetta al proponente dell’opera, l’attivazione della procedura di VIA, unitamente alla predisposizione della documentazione richiesta per l’espletamento degli obblighi connessi.
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs 152/2006 e smi LR 43/1990, i progetti di cui all’Allegato IV alla parte II del medesimo decreto. Il fine del percorso valutativo che si conclude entro 90 giorni (salvo richieste integrative) dall’avvio della procedura, ha il fine di valutare se i progetti possano avere un impatto significativo sull’ambiente tale da attivare la procedura di VIA.
Normativa
A livello nazionale, le direttive di riferimento per la valutazione di impatto ambientale sono state recepite in ultimo con il D.lgs 152/2006 e smi. La parte seconda del decreto, definisce all’art. 20 la procedura ed i contenuti della verifica di assoggettabilità alla VIA, mentre agli artt. 13-18 stabilisce i contenuti e la procedura della Valutazione di impatto ambientale.
A livello regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la valutazione di impatto ambientale con l’apposita Legge Regionale 7 settembre 1990, n.43, modificata e integrata dalla LR 21 ottobre 2010, n.17 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010” che ha adeguato la normativa regionale alle intervenute disposizioni correttive al testo unico Nazionale. Gli obblighi connessi all’attivazione di un percorso di valutazione di impatto ambientale, spettano al proponente di un’opera le cui caratteristiche tipologico/dimensionali, la facciano ricadere nell’ambito degli allegati alla parte II del medesimo decreto. A seconda del tipo di opera la competenza nella valutazione può essere statale, regionale o provinciale a seconda della tipologia e delle soglie dimensionali. Qualora un’opera ricada nella casista delle opere elencate nell’allegato IV alla parte II del D.lgs 152/2006 e smi, il proponente dovrà attivare la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20. Qualora un’opera ricada nella casista delle opere elencate negli allegati II-III alla parte II del D.lgs 152/2006 e smi, il proponente dovrà attivare direttamente la procedura di Valutazione di impatto ambientale.